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Sostegno alla Disabilità – Figlio

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Contributo erogato in relazione alla certificazione di
disabilità grave (legge n. 104/1992 art.3 c. 3) o invalidità superiore ai
due terzi (dal 75%) o non autosufficienza riconosciuta a un
genitore/affine di I grado convivente.

Scopri di seguito i dettagli dell’iniziativa e scarica regolamento e modulo di richiesta.

Per maggiori informazioni contattaci a segreteria@ebitveneto.it.

  • Il contributo verrà erogato in relazione alla certificazione di disabilità grave (legge n. 104/1992 art.3 comma 3) o invalidità superiore ai due terzi (dal 75%) o non autosufficienza riconosciuta a un genitore/affine di I grado a carico e convivente (consultare l’allegato 1)
  • Il contributo sarà concesso “una tantum” nell’anno solare (2023) ad uno solo dei componenti dello stato di famiglia nel caso in cui più componenti versino le quote ad EBIT Veneto.
  • Il contributo è riconosciuto ai lavoratori che presentino almeno 3 mesi di contribuzione all’ente bilaterale nei 12 mesi precedenti la data della richiesta.
  • La richiesta potrà essere effettuata con cadenza biennale.
  • L’iniziativa “Sostegno per genitore disabile/ non autosufficiente” è cumulabile con gli altri incentivi/contributi proposti da EBIT Veneto per l’anno 2023.

Il beneficiario del contributo riceverà l’importo complessivo di € 250,00 (duecentocinquanta,00) con bonifico bancario versato direttamente sul conto corrente del lavoratore.
Le erogazioni inizieranno a partire da fine ottobre 2023.

  • Richiesta del contributo “Sostegno per genitore disabile/non autosufficiente” redatta su apposito modello;
  • Stato di famiglia aggiornato (o autocertificazione unitamente al documento d’identità del richiedente). Il genitore o affine di I grado deve comparire a carico del richiedente e convivente;
  • Certificazione medica rilasciata da un ente pubblico attestante la disabilità grave (legge n. 104/1992 art.3 comma 3), l’invalidità superiore ai due terzi (dal 75%) o lo stato di non autosufficienza del genitore o affine di I grado a carico e convivente;
  • Copia di nr. 3 buste paga con la trattenuta all’ente bilaterale riferite al periodo entro i 12 mesi precedenti la data della richiesta (fa fede il timbro postale o data PEC).
  • La richiesta e la relativa documentazione dovranno essere inviate all’ente scrivente a partire dal 1 settembre 2023 fino al 31 dicembre 2023;
  • La richiesta del contributo e la relativa documentazione devono essere inviate a mezzo raccomandata A/R o PEC all’indirizzo:

EBIT Veneto
Via Torino, 151/c
30172 Mestre Venezia
c/o Confindustria Veneto
oppure
ebitveneto@pec.it

  • Gli incentivi/contributi afferenti alle iniziative “Servizi al Lavoratore” saranno erogati tenendo conto dell’ordine di ricezione della domanda completa (fa fede il timbro postale/data PEC);
  • Verranno considerate solamente le domande ritenute complete in termini di dati e documenti richiesti (vedi p.to “Documentazione richiesta”). In caso di documentazione incompleta, sarà possibile perfezionare la pratica entro 7 giorni dall’avvenuta richiesta di integrazione (via mail all’indirizzo: segreteria@ebitveneto.it).

La prestazione verrà erogata fino al raggiungimento dell’importo stanziato dall’ente per le iniziative “Servizi al Lavoratore 2023” per l’anno in corso pari complessivamente a € 25.000,00 (venticinquemila/00). In relazione al capitolo di spesa per l’anno 2023 il Comitato Direttivo dell’ente potrà deliberare, a suo insindacabile giudizio, lo stanziamento di un eventuale ulteriore budget e/o la sospensione, la modifica o l’annullamento delle iniziative.
Si ricorda che, al fine di evitare che l’importo dell’erogazione in voucher concorra a formare reddito da lavoro dipendente, non deve sommarsi ad altri eventuali fringe benefits aziendali per non superare il limite di 258,23 euro per persona all’anno (salvo quanto previsto – periodo 2023 – dall’Art. 40 Decreto Lavoro del 4.05.23) e tenendo presenti eventuali ulteriori disposizioni fiscali vigenti e/o pubblicate durante l’anno, riferite al periodo d’imposta 2023.
EBIT Veneto comunicherà al datore di lavoro l’avvenuta assegnazione del contributo in voucher a favore del dipendente.
I contributi/incentivi afferenti alle iniziative “Premio di Natalità”, “Sostegno alla disabilità – figlio”, “Sostegno per genitore disabile/non autosufficiente”, “Contributo per trasporto pubblico del lavoratore”, la cui erogazione è prevista attraverso accredito diretto nel conto corrente del richiedente, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente secondo quanto previsto dal TUIR, rispettivamente negli art. 6, art. 51 c.2 lett f) quater, art. 51 c.2 lett f) ter, art. 51 c.2 lett d) bis.

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